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Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) e Operatori del settore alimentare (OSA)

I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti sono uno dei temi che talvolta genera confusione nella mente degli addetti ai lavori, data l’ampiezza della materia in questione.

Per cominciare occorre precisare cosa si intende per MOCA, riportando quindi un passaggio del Reg. UE 1935/2004 (d’ora in poi citato come Regolamento).

“Per materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) s'intendono quei materiali che:

  1. sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
  2. che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;

o

3. di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili.”

I MOCA quindi possono essere tutte le attrezzature, imballaggi, materiali che rispettano una delle condizioni sopra citate. Non sono considerati MOCA I materiali di copertura o di rivestimento, gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico (le caratteristiche degli impianti idrici fissi sono definite dal DM 174/2004).

I MOCA, in condizioni d’impiego normali e prevedibili, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana;
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

oppure

  • Comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Questi materiali devono essere idonei allo scopo, essere accompagnati da una dichiarazione di conformità, correttamente etichettati e deve essere garantita la rintracciabilità.

IDONEITA’ ALLO SCOPO

L'OSA può verificare l’adeguatezza all’impiego mediante valutazione delle specifiche del materiale riportate in scheda tecnica o in base alle indicazioni aggiuntive riportate in etichetta (es. Simboli)

I parametri da verificare, che influenzano le performance del materiale e la sua specificità d'uso, possono essere:

1) tipologia di materiale;

2) permeabilità ai gas, in particolare ossigeno e vapore acqueo;

3) condizioni d'impiego (temperature di termosaldatura, trattamenti termici sul prodotto finito confezionato);

4) tipo di simulante utilizzato per le prove di cessione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La dichiarazione di conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende pertanto una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalle Autorità deputate al controllo.

La dichiarazione di conformità dovrebbe riportare i seguenti elementi, come da nota ministeriale 32249 del 11/10/2011:

  • un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e 
alla normativa specifica;
  • indicazioni sull’identità del produttore;
  • indicazioni sull’identità dell’importatore;
  • indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso;
  • data e firma del responsabile.

Nella stessa nota sono state fornite indicazioni puntuali sui contenuti della dichiarazione di conformità per alcuni dei materiali disciplinati da norme specifiche (es. materie plastiche disciplinate dal Reg. UE 10/2011 e s.m.i.).

ETICHETTATURA

L’etichettatura dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti deve avvenire in conformità con le disposizioni ex art. 15 del Regolamento, quindi è necessario che siano presenti:

  • a) la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo qui sotto:
  • se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
  • il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del commerciante.

RINTRACCIABILITA’

L’OSA, tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica ed economica, dispone di sistemi e di procedure che permettono di garantire la rintracciabilità dei MOCA, così come definita all’art. 17 del Regolamento.

Le informazioni utili a garantire tale tracciabilità possono essere fatture di acquisto, documenti di trasporto, etichette e dichiarazioni di conformità. Naturalmente la dichiarazione di conformità e l’etichetta dei MOCA può essere elemento utile ma non discriminante per la rintracciabilità, in quanto il produttore del MOCA o chi assicura le informazioni in etichetta può non corrispondere al fornitore da cui l’OSA ha acquistato il materiale.

Leonardo Francesco de Ruvo

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