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SOMMINISTRAZIONE O ARTIGIANATO? CHI PUÒ SOMMINISTRARE O VENDERE DA ASPORTO?

La domanda su quale sia la differenza tra l’attività di somministrazione e l’attività artigianale di asporto cibi. In via molto generale la differenza può essere fatta facendo riferimento ad un esempio molto comune. La somministrazione di alimenti e bevande può essere associata ad una pizzeria od a un ristorante dove si consuma sul posto, mentre l’attività artigianale per asporto cibi ad una pizzeria al taglio. Da questa prima distinzione si può notare che la differenza che salta all'occhio è il momento in cui viene consumato il cibo. La pizzeria con servizio ai tavoli è una attività di somministrazione. La pizzeria d’asporto, dove la pizza viene consumata generalmente in un altro luogo viene annoverata nelle attività artigianali, come una gastronomia da asporto. Un altro esempio di questa differenza è il bar che somministra prodotti di piccola gastronomia venduti al minuto con la ristorazione.
Nel corso del tempo tuttavia, si sono venute a creare delle situazioni in cui la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di asporto dei cibi sono entrate, per così dire, in contrasto tra loro e spesso la differenza tra queste si è assottigliata. Voglio fare chiarezza su quali tipi di attività fanno parte della somministrazione di cibi e alimenti e quelle che possono essere comprese all'interno della categoria di attività artigianale da asporto. Partiamo dalla somministrazione di alimenti e bevande.
La somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge del 25 agosto 1991 n. 287. Nell'art.1 della predetta legge viene definita la somministrazione di alimenti e bevande come: “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”. La Legge prosegue dettando le condizioni e i requisiti che si necessitano per intraprendere l’attività di somministrazione.

TIPOLOGIA DI ESERCIZI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Il tema degli esercizi che compongono la somministrazione di alimenti e bevande sono previste anche esse dalla Legge del 1991, queste corrispondono a:
1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
3. esercizi di cui ai numeri 1. e 2., in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
4. esercizi di cui al numero 2., nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

ATTIVITÀ ARTIGIANALI PER L’ASPORTO DI CIBO.

Ai sensi dell’art. 3 della L.443/1985 un’impresa artigiana viene identificata come tale quando: “svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all'esercizio dell’impresa”. Un artigiano, quindi, può vendere ciò che produce in proprio. In questo caso l’artigiano non ha bisogno del possesso dei requisiti professionali, come nel caso dell’attività di somministrazione. Questo non toglie il rispetto delle norme di igiene!
In generale l’artigiano può vendere solo ciò egli produce o comunque il titolare di un’impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche attività commerciale e rimanere iscritto all'albo purché l’attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale. Nel caso di un artigiano pizzaiolo, per esempio, all'interno del suo locale egli potrà vendere solo ciò che egli ha prodotto, la pizza appunto. Nel caso voglia accompagnare la vendita della propria pizza con delle bibite che non sono di sua produzione necessiterà dell’autorizzazione commerciale con relativa autorizzazione per ciò che concerne gli alimenti o le bevande ma rimarrà sempre nel campo di applicazione della normativa sugli artigiani.
N.B. l’artigiano potrà anch'esso presentare richiesta per ipotizzabile occupazione di suolo pubblico, ma solo per panche, piante ornamentali etc. e non per suppellettili che consentano il consumo sul posto dei propri prodotti.

FRANCESCO LANDI

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